Brocardo
[bro-cà r-do]
SIGN Massima giuridica, specie latina
probabilmente, alterazione di [Burchardus], vescovo di Worms, vissuto, fra il 950 e il 1025, autore delle "Regualae Ecclesiasticae".
Per brocardo si intende una massima, il più delle volte latina, con cui si esprime un principio giuridico.
I brocardi sono un pilastro della cultura giuridica occidentale: non si deve scordare che gran parte del diritto moderno è figlio del diritto romano,
ed è naturale che una certa mole di principi giuridici possa anche oggi essere espressa tramite massime latine.
È vero, molte volte sono usate in maniera ostentata e vanesia, per nobilitare (e per rendere più oscuro ai non addetti ai lavori) un discorso giuridico;
ma esprimono concetti complessi con una sintesi efficace e gagliarda.
Questo nome nasce come antonomasia: Burcardo di Worms fu un vescovo vissuto fra il primo e il secondo millennio che raccolse,
nella sua opera "Regulae Ecclesiasticae", un gran numero di locuzioni giuridiche latine. Fu poi la scuola dei glossatori di Bologna,
vero nucleo della rinascita del diritto dopo il silenzio barbarico, a riprenderla e a determinare il successo di questo tipo di locuzione.
Va ricordato che si tratta di massime spesso estrapolate dall'ultima e più grande compilazione di diritto della latinità ,
il Corpus iuris civilis di Giustiniano; inoltre, va notato che impropriamente finiscono per essere ricondotte a brocardo locuzioni latine che,
pur non esprimendo una massima giuridica, hanno a che vedere col mondo delle leggi.
Quindi è un brocardo «Pacta servanda sunt», 'i patti vanno rispettati', come anche «Nulla poena sine lege»,
"nessuna pena può essere comminata senza che sia prevista da una legge', ma viene spesso ricordato come tale anche «Dura lex, sed lex» 'la legge è dura, ma è legge'.
Comunque, sono migliaia.
Insomma, il latino sarà pure una lingua morta, ma - come dire? - continua a fermentare.